Nuovo statuto di Forza Europa, iscritti individuali e partecipazione

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “FORZA EUROPA

 

Articolo 1) Denominazione.
È costituita un’associazione denominata “FORZA EUROPA – Per un movimento federalista e paneuropeo”.

 

Articolo 2) Sede.
L’Associazione ha sede in Roma, via Santa Caterina da Siena 46.

 

Articolo 3) Durata.
La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2027 e può essere prorogata per deliberazione dell’Assemblea dei soci.

 

Articolo 4) Scopo.
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, ha il fine di promuovere la costituzione di un movimento politico federalista e paneuropeo – in continuità con l’esperienza della lista +Europa con Emma Bonino alle elezioni politiche del 2018 – tramite iniziative pubbliche, campagne e proposte promosse anche attraverso i propri canali digitali finalizzate alla difesa degli ideali dell’integrazione europea e del ruolo delle istituzioni dell’Unione Europa, alla difesa della democrazia e dello stato di diritto e al perseguimento di una società aperta, libera, innovatrice, concorrenziale e solidale, anche attraverso la partecipazione diretta o indiretta a competizioni elettorali. L’Associazione può svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo sociale, nonché tutte le attività accessorie e utili per il raggiungimento delle proprie finalità, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di presentazioni, convegni e manifestazioni pubbliche, anche attivando, dove possibile, intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni e con istituzioni pubbliche, oltre che mobilitando i propri soci e sostenitori, anche attraverso l’impiego di strumenti elettronici.

 

Articolo 5) Soci.
L’iscrizione all’Associazione è libera e decorre dal giorno della richiesta fino al termine dell’anno solare. Non possono essere soci i minori di anni sedici. L’associato, all’atto dell’iscrizione e, successivamente, ogni anno, è tenuto a versare la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea dei soci. La qualità di socio si perde per recesso, morte o per esclusione assunta con delibera motivata della Direzione in caso di morosità protratta per oltre un anno nel pagamento delle quote sociali, o in caso di indegnità a causa di attività pregiudizievole al buon andamento dell’associazione o incompatibile con le finalità della medesima. Nelle ipotesi di esclusione, la Direzione dovrà contestare gli addebiti mediante comunicazione scritta. Entro i 30 giorni successivi al ricevimento della contestazione, l’interessato potrà fornire spiegazioni scritte o chiedere di essere audito dalla Direzione. Il provvedimento di esclusione potrà essere adottato solo decorso il suddetto termine di 30 giorni.

 

Articolo 6) Aderenti
L’adesione all’Associazione, effettuata secondo le modalità stabilite dalla Direzione, conferisce la qualifica di aderenti, ma non attribuisce diritti di voto all’interno dell’Assemblea dei soci, né obbliga al versamento della quota associativa.

 

Articolo 7) Patrimonio.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote associative;
b) dai beni mobili o immobili e contributi che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo;
c) dai contributi che pervengano all’Associazione da soggetti esterni all’Associazione;
d) dai redditi derivanti dai beni e dalle attività dell’Associazione.

 

Articolo 8) Organi.
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Presidente;
c) la Direzione;
d) Il Coordinatore;
e) Il Segretario.

 

Articolo 9) Assemblea – Competenze.
L’Assemblea dei soci:
a) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo ad essa presentato dal Presidente;
b) elegge il Presidente, la Direzione e il Segretario;
c) determina la quota associativa;
d) approva mozioni d’indirizzo, delibere o ordini del giorno ad essa sottoposti da un decimo dei presenti in assemblea; f) stabilisce le forme di adesione all’Associazione e le modalità di partecipazione degli aderenti alle sue attività. L’Assemblea dei soci, con le modalità stabilite all’articolo 14, delibera le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. Con proprio Regolamento, l’Assemblea disciplina le modalità di voto elettronico a distanza.

 

Articolo 10) Assemblea Convocazione e riunioni.
L’Assemblea è convocata dal Presidente entro il 30 marzo di ogni anno; essa è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta da parte di un quinto dei soci in regola con la quota associativa.
Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante lettera, posta elettronica o fax da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Detto avviso dovrà contenere luogo, data e ora dell’incontro, in prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio dell’Unione Europea. La prima e la seconda convocazione possono essere disposte anche nello stesso giorno.

Le Assemblee sono valide, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati in regola col pagamento della quota; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’Assemblea è considerata regolarmente convocata quando, pur in assenza di regolare convocazione, sono presenti tutti i soci. Essa è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. All’atto della costituzione il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale d’assemblea. L’Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto che siano in regola con la quota sociale deliberata dall’Assemblea. I soci non possono delegare altri soci a rappresentarli nell’Assemblea. Le determinazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, salvo che lo Statuto non preveda diversamente.

 

Articolo 11) Presidente, Direzione, Coordinatore e Segretario
Il Presidente, che è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei votanti e dura in carica per un anno, rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, ne dirige l’azione, sulla base della piattaforma programmatica presentata al momento della sua elezione, ed è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare:
a) esegue le deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
b) provvede all’eventuale assunzione del personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
c) redige annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
d) tiene aggiornato il libro dei soci;
e) redige i verbali dell’Assemblea dei soci;
f) riceve le dimissioni dei soci.
Il Presidente può indicare un altro socio per il ruolo di amministratore finanziario e delegare ad esso la gestione amministrativa, la redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, la gestione dei conti correnti bancari e postale, la gestione del personale e dei rapporti con i fornitori, nonché la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio per tutte le attività economico-finanziarie legate alla vita associativa. La durata in carica dell’eventuale amministratore finanziario coincide con quella del Presidente. L’amministratore finanziario può essere revocato dal Presidente o con il voto favorevole della Direzione, espressa a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da un Vicepresidente, nominato dalla Direzione.

La Direzione nazionale è organo d’indirizzo politico e di controllo. Essa, ai sensi del proprio Regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Presidente e al Segretario. La Direzione promuove altresì attività di studio, proposte e campagne tematiche.

La Direzione nazionale è composta da ventiquattro membri eletti dall’Assemblea, con metodo proporzionale sulla base di liste concorrenti, nelle quali nessuno dei due generi è rappresentato in misura superiore ai tre quarti, composte da non più di 18 candidati. Sono inoltre membri di diritto della Direzione nazionale: il Presidente, il vicepresidente, il Segretario; i parlamentari nazionali, i parlamentari europei, i consiglieri regionali e i sindaci iscritti all’associazione. Il Presidente può proporre l’integrazione della Direzione con ulteriori quattro componenti, la cui nomina è ratificata a maggioranza semplice dalla Direzione stessa. La Direzione nazionale può dar vita a suoi organi interni per organizzare la propria attività.

La Direzione nazionale è presieduta da un Coordinatore politico, nella persona del capolista della lista che abbia conseguito la maggioranza relativa, che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata se lo richiedano il Presidente, il Segretario o almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Segretario, che è eletto dall’Assemblea a maggioranza relativa degli aventi diritto al voto e dura in carica per un anno, attua l’indirizzo politico dell’associazione, in accordo con le determinazioni dell’Assemblea, della Direzione Nazionale e sulla base della piattaforma programmatica approvata al momento della sua elezione. Al Segretario è affidata la gestione dei rapporti dell’Associazione con i comitati territoriali e tematici e la responsabilità delle campagne di iscrizione all’Associazione.

 

Articolo 11-bis) Comitati territoriali e tematici.
Su iniziativa di almeno tre soci e/o aderenti, è possibile costituire un comitato territoriale o tematico di Forza Europa. I comitati non hanno la rappresentanza esclusiva dell’Associazione nel territorio in cui sono costituiti o per il tema cui sono dedicati. Il coordinatore di un comitato partecipa all’Associazione in qualità di socio, purché il Comitato contribuisca all’Associazione con una quota di adesione pari ad almeno il doppio di quella prevista per l’iscrizione dei soci ordinari.

 

Articolo 12) Esercizio sociale.
L’esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

 

Articolo 13) Utili e avanzi di gestione.
È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per il perseguimento degli scopi sociali o per attività ad essi direttamente connesse. L’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre associazioni aventi medesime finalità.

 

Articolo 14) Scioglimento e modifiche.
Le proposte di modifica del presente statuto possono essere presentate all’Assemblea dal Presidente, dal Segretario, dalla Direzione o da almeno un quinto dei soci.
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio possono essere proposti dal Presidente o da almeno un quarto dei soci e devono essere approvati da un’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. Con le stesse modalità può essere disposto il conferimento delle informazioni relative a aderenti, sostenitori e sottoscrittori delle campagne dell’Associazione a un’associazione che persegua finalità analoghe, dandone previa comunicazione agli interessati.

Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea secondo i quorum di cui all’articolo 21 commi 2 e 3 del Codice Civile.

 

Articolo 15) Rinvio.
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.

 

Articolo 15-bis) Disposizioni transitorie
La prima assemblea ordinaria degli iscritti per il rinnovo di tutti gli organi statutari si terrà entro il 30 marzo 2019. In via straordinaria, l’assemblea degli iscritti sarà comunque convocata entro il 30 aprile 2018 per l’elezione degli organi statutari, che resteranno in carica fino alla prima assemblea ordinaria.

La quota associativa, come fissata dall’Assemblea, concorre per metà al finanziamento delle attività dell’Associazione e per la restante parte è conferita in un fondo destinato all’iscrizione dell’interessato a +Europa, non appena questa sarà costituita in soggetto politico aperto a iscrizione diretta, entro i termini previsti nello statuto della stessa.

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